Il D.Lgs. 231/01 norma la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società, degli enti e delle associazioni anche prive di personalità giuridica e contempla severe sanzioni amministrative di rilevantissimi importi, per reati commessi da amministratori, dirigenti, preposti o dipendenti che abbiamo comportato un vantaggio o un interesse a favore dell'impresa, in ordine ad illeciti amministrativi, violazioni delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro causa di lesioni gravi, gravissime o morte di lavoratori. Nei casi più gravi sono previsti anche provvedimenti di sospensione (da 3 mesi a 2 anni) o revoche delle licenze, concessioni, autorizzazioni o l'interdizione dell'esercizio dell'attività. Tali provvedimenti e/o sanzioni sono poste in essere per le aziende che non hanno esercitato i dovuti ed opportuni controlli sull'operato degli amministratori, dirigenti, lavoratori o preposti anzidetti, che hanno materialmente commesso i reati, permettendo di fatto ai medesimi di compiere i reati stessi.
Ciò premesso si precisa che l'art.6 del D.Lgs.231/01 e l'art.30 del D.Lgs.81/08 contemplano l'esimenza delle responsabilità nel caso in cui l'Ente dimostri che:
Il modello di organizzazione, controllo e gestione viene realizzato in ottemperanza a quanto disposto dai sovraccitati articoli di Legge e secondo le linee guida emanate dalla Confindustria. Il modello è costituito da una parte generale nella quale vengono illustrate le componenti essenziali del modello stesso con particolare riferimento al :
e da una parte speciale dedicata all'analisi dei reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Come sopraesposto il modello di organizzazione e gestione prevede un sistema di controllo "vigilanza" dell'applicazione ed efficacia delle procedure adottate, la cui attività è fondamentale per la puntuale ed efficiente applicazione del modello stesso e per l'esimenza prevista dalla cogente normativa.
Le Linee Guida di Confindustria, alle quali si fa riferimento, suggeriscono che si tratti di un organismo dell'ente diverso dal Consiglio di Amministrazione, caratterizzato da autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione, nonché da onorabilità e assenza di conflitti di interesse.
Un tale livello di autonomia presuppone che l'Organismo di Vigilanza risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale).
Con riferimento alle competenze giuridiche, considerato che la disciplina in argomento è in buona sostanza una disciplina penale e l'attività dell'Organismo di Vigilanza ha lo scopo di prevenire la realizzazione di reati, è essenziale la conoscenza delle singole fattispecie. Quest'ultima potrà essere assicurata all'Organismo di Vigilanza, oltre che mediante l'utilizzo di risorse interne all'ente, anche tramite consulenza esterna.
La scrivente si rende disponibile per la realizzazione dei sopraccitati modelli e / o per l'assunzione dell'incarico di organismo di vigilanza.